Art. 3.
(Durata dell'agevolazione contributiva).

      1. L'agevolazione contributiva di cui all'articolo 1 compete esclusivamente per un periodo di paga non superiore a quattro mesi alle aziende che, negli ultimi tre anni a decorrere dal 1o gennaio 2007, hanno operato un periodo di chiusura complessivamente non inferiore a tre mesi, anche non consecutivi.